Sentenza n. 57 del 1979
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SENTENZA N. 57

ANNO 1979

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Leonetto AMADEI, Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 314/12 cod. civ., in rel. agli artt. 82 cod. proc. civ., 25, primo comma, e 29, primo comma, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282 e 9 r.d. 20 settembre 1934, n. 1579, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 marzo 1976 dalla Corte di appello di Roma - Sezione minorenni - , nel procedimento promosso da Fanfoni Giuliana, iscritta al n. 566 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 260 del 29 settembre 1976;

2) ordinanza emessa il 10 agosto 1977 dal tribunale per i minorenni di Trieste nel procedimento civile vertente tra Colantonio Fulvia e Colantonio Sonia, iscritta al n. 472 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 334 del 7 dicembre 1977.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri ;

udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - La Corte d'appello di Roma - sezione minorenni - chiamata a decidere sull'appello promosso avverso la sentenza del tribunale che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto di adottabilità di minore perché proposta dalla madre, prima personalmente e poi, decorsi 30 giorni, con il patrocinio di un procuratore legale, ha sollevato in riferimento all'art. 24, primo comma, Cost., questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 314/12, primo comma, cod. civ., in relazione agli artt. 82, ultimo comma, cod. proc. civ., 25, primo comma e 29, primo comma, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282, e 9 r.d. 20 settembre 1934, n. 1579.

Osserva il giudice a quo che la norma impugnata stabilisce un termine perentorio di 30 giorni per proporre opposizione avverso il decreto di adottabilità dei minori, emesso dal competente tribunale. Tuttavia, vertendosi in una materia che concerne assai spesso persone indigenti, ignare delle leggi processuali, l'imposizione del patrocinio legale - in una con la durata della procedura per il gratuito patrocinio - rende eccessivamente oneroso l'esercizio del diritto di opposizione, con probabile violazione dell'invocato principio costituzionale secondo cui tutti possono agire in giudizio per la tutela dei loro diritti o interessi. La norma denunciata dovrebbe consentire che l'intervento del difensore possa aver luogo subito dopo la proposizione del ricorso o quanto meno prevedere che l'istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio sospenda il termine previsto a pena di decadenza.

É intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con atto di deduzioni depositato il 16 ottobre 1976 chiedendo dichiararsi l'infondatezza della questione proposta.

Premette la difesa dello Stato che secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale il termine processuale di trenta giorni non é affatto particolarmente breve, né di per sé può rendere estremamente difficile l'esercizio del diritto di azione. D'altronde la censura é prospettata dal giudice a quo in speciale considerazione delle particolari condizioni soggettive in cui versano i presumibili opponenti, assai spesso indigenti. E- facile obiettare in proposito, prosegue l'Avvocatura, che tutti i termini processuali, anche quelli più brevi, devono essere osservati da tutti i cittadini, e che se si vuole denunciare la disparità in cui vengano a trovarsi i non abbienti rispetto agli abbienti, soccorrerebbe caso mai un diverso parametro costituzionale, quello secondo cui "sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione" (art. 24, terzo comma, Cost.).

Ad evitare gli inconvenienti di tale discriminazione soccorre, nei limiti del possibile, l'istituto del gratuito patrocinio, il quale prevede anche, per i casi di urgenza, l'ammissione provvisoria in modo di assicurare il tempestivo esercizio del diritto di difesa. Ciò non vale sempre ad impedire che si verifichino, in fatto, degli inconvenienti ma occorre prender atto che in tali casi la censura non colpisce la norma bensì la cattiva applicazione che può essersi verificata in singoli casi di specie.

L'Avvocatura Generale conclude pertanto per la infondatezza della questione.

2. - Il tribunale per i minorenni di Trieste, esaminando l'opposizione proposta personalmente dal genitore di un minore (del quale era stata dichiarata l'adottabilità), ha rilevato che il mancato ministero di un procuratore legale avrebbe determinato l'inammissibilità del gravame.

Il giudice a quo, dubitando che il termine di 30 giorni fosse troppo breve per assicurare ai non abbienti la possibilità di esaurire tempestivamente la procedura per il gratuito patrocinio, con conseguente violazione del diritto di agire in giudizio (art. 24, primo comma, Cost.), ha sollevato d'ufficio questione incidentale di legittimità costituzionale dell'articolo 314/12 cod. civ., in relazione all'art. 82 cod. proc. civ. Tale norma, infatti, secondo la comune interpretazione giurisdizionale, esigendo che l'opposizione venga proposta per il tramite di un procuratore legale, renderebbe troppo difficoltosa l'azione per i non abbienti.

É intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con atto di deduzioni del 20 dicembre 1977, chiedendo dichiararsi l'infondatezza della questione proposta.

Osserva la difesa dello Stato che il termine di trenta giorni, considerato insufficiente, appare congruo in relazione al fine, perseguito dal legislatore con l'istituto dell'adozione speciale, di assicurare la tutela del minore che si é trovato in stato di abbandono materiale e morale, garantendone il suo inserimento in una famiglia che ne possa avere cura adeguata.

La stessa giurisprudenza della Corte non ha ritenuto incongrui - tali cioè da rendere eccessivamente oneroso l'esercizio del diritto di azione - termini assai più brevi (sentenza 85 del 1973; 159, 114, 57 del 1972; 136 del 1971; 10 del 1970; 59 del 1969). Né l'indigenza dei genitori é uno stato presupposto per la dichiarazione di adottabilità del minore.

Considerato in diritto

1. - Le questioni sottoposte all'esame della Corte sono sostanzialmente le medesime, sicché i relativi giudizi possono essere riuniti e definiti con unica sentenza.

2. - La Corte deve decidere se contrasti, o meno, con il diritto di agire e difendersi in giudizio (art. 24, primo comma, Cost.), l'art. 314/12 cod. civ. - in relazione agli artt. 82, ultimo comma, cod. proc. civ., 25 e 29, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282, e 9 r.d. 20 settembre 1934, n. 1579 - nella parte in cui determina in 30 giorni il termine perentorio per proporre opposizione avverso il decreto di adottabilità di un minore, con l'inderogabile ministero di un procuratore legale, e senza stabilire la sospensione del termine per coloro che abbiano fatto ricorso al gratuito patrocinio. Nelle ordinanze di rimessione si dubita che l'inderogabilità dell'intervento del difensore fin dal momento della proposizione del gravame renda estremamente oneroso l'esercizio del diritto di azione, con violazione dell'art. 24 Cost., quanto meno per i non abbienti, i quali, nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del decreto, non riuscirebbero a conseguire in tempo utile la nomina di un difensore da parte degli organi del gratuito patrocinio.

3. - La questione non é fondata.

Va innanzitutto rilevato che, secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione, il ministero di procuratore legalmente esercente é necessario per la proposizione dell'opposizione al decreto dichiarativo dello stato di adottabilità dei minori, in relazione alla ravvisata natura contenziosa di tale procedimento.

Pertanto il nucleo fondamentale delle censure prospettate concerne l'asserita brevità del termine comminato, in riferimento alla posizione dei non abbienti i quali debbono rivolgersi agli organi del gratuito patrocinio ed ottenere in tempo utile la nomina di un difensore.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, il diritto di agire in giudizio e di difendersi deve esser disciplinato dalla legge in modo da garantirne l'effettività con conseguente illegittimità costituzionale di termini tanto brevi da vanificare l'esercizio, o da renderlo estremamente difficile. La congruità di un termine va tuttavia valutata sia in rapporto alla funzione ad esso assegnata nel sistema dell'ordinamento giuridico, sia in relazione all'interesse del soggetto che ha l'onere di rispettarlo, pena la decadenza dai suoi diritti.

Ora il termine di 30 giorni, fissato dalla norma impugnata per proporre opposizione alla dichiarazione di adottabilità del minore, pronunciata dal tribunale dei minorenni, é ragionevole e congruo, sia sotto un profilo generale, sia con riferimento al particolare interesse tutelato.

Invero nell'ambito dei termini fissati nell'ordinamento per proporre impugnazione avverso un provvedimento di un giudice, esso si presenta come un termine ampio, laddove esistono di 15 giorni, 10 giorni o anche più brevi, la cui congruità é stata dichiarata da questa Corte con varie sentenze (cfr. ad es. 93/62; 114 e 159/72). D'altro canto va considerato l'interesse pubblico a che, una volta accertata la condizione di adottabilità del minore, la relativa qualità non rimanga sospesa ed incerta per un periodo di tempo troppo lungo.

Per quanto attiene alla più difficile condizione dei non abbienti, va peraltro considerato che in questo particolare settore, per il combinato disposto degli artt. 32 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, e 9 r.d. 20 settembre 1934, n. 1579, l'ammissione al gratuito patrocinio é disposta dal Presidente dello stesso tribunale per i minorenni, anziché dalle apposite Commissioni previste dal r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282, recante norme sul gratuito patrocinio.

Trattasi, pertanto, di una procedura particolarmente semplificata, che può espletarsi in pochissimi giorni, lasciando quindi ancora agli interessati un sufficiente margine di tempo per apprestare una adeguata e valida opposizione.

D'altronde non é forse inutile ricordare che nelle fattispecie che hanno determinato il presente giudizio, in un caso soltanto l'opponente si é rivolta al gratuito patrocinio, e non é riuscita ad ottenere in tempo utile la nomina del difensore solo per aver fatto decorrere inutilmente quasi tre quarti del termine per sue ripetute negligenze.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314/12, primo comma, cod. civ. - in relazione agli artt. 82, ultimo comma, cod. proc. civ., 25 e 29 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282, e 9 r.d. 20 settembre 1934, n. 1579 - sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con le ordinanze, in epigrafe indicate, della Corte di appello di Roma, Sezione minorenni, e del tribunale per i minorenni di Trieste.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1979.

Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 4 luglio 1979.